Accesso agli atti

Carissimo sindaco, come ben sa il Presidente della Repubblica ha emanato il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, che permette, ai Comuni, di presentare istanza per il pagamento di debiti contratti sino a tutto il 31 dicembre 2019. Obiettivo è agevolare il superamento delle difficoltà determinate dalla annosa carenza di liquidità degli enti pubblici, che induce, insieme ad altri fattori, verso una situazione di stagnazione economica con danno per la produzione e per il lavoro. Si tratta, in definitiva, di risolvere talune spese compiute senza disporre della necessaria, detto senza infingimenti, disponibilità finanziaria.

La S.V., in applicazione dell’articolo 116 del predetto Decreto legge, dunque, ha presentato istanza, alla Cassa Depositi e Prestiti, per ricevere, in applicazione del comma 5, nientemeno che, mi gira la testa solo a pensarci, la somma di 44 milioni di euro. Il danaro che si riceverà, dice il legislatore, non costituisce un nuovo debito per il semplice fatto che s’attua una commutazione tra i numerosi micro-debiti esistenti che, com’è intuibile, vengono sostituiti dall’unico macro debito contratto con la Cassa Depositi e Prestiti.

Detto altrimenti, se tutti i debiti contratti e che si intendono pagare ammontano, supponiamo, a un milione, si potrà contrarre un’anticipazione di liquidità di un milione, che costituisce un nuovo debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. Esiste un momento, prima del pagamento dei micro-debiti, in cui la somma erogata dalla Cassa diviene, sul piano squisitamente economico, nuovo debito, nel senso che la somma del milione di micro debiti addizionata al milione ricevuto dalla Cassa depositi e Prestiti, dà luogo a 2 milioni di debiti. In quel momento, il debito del Comune, ma solo in quel momento, che può durare un giorno un mese o più, è raddoppiato a tutti gli effetti. Quando si cominciano a pagare i micro-debiti, risolto l’ultimo di essi, permane solo il debito verso la Cassa Depositi e Prestiti. Se prima il totale dei debiti era un milione, ora, pagati i micro-debiti, permane il milione, non più verso una pluralità di soggetti ma verso la Cassa Depositi e Prestiti. In considerazione del fatto che non è il soggetto creditore che interessa ma l’ammontare del debito, può dirsi, in linea di massima, che la ricezione dell’anticipazione di liquidità non duplica la massa debitoria ma la mantiene costante. Il totale, semmai, potrebbe aumentare o diminuire in funzione della differenza tra gli interessi che si sarebbero dovuti pagare ab-origine e quelli che dovranno corrispondersi alla Cassa.

Ecco spiegata la norma ex articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la quale chiarisce: «Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato art. 119(), le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio.» I debiti comunali, però, possono divenire oggetto di tale anticipazione a due fondamentali condizioni (tralascio altri possibili approfondimenti): che siano rimasti impagati per una momentanea carenza di liquidità e il cui pagamento sia già previsto mediante «idonea» copertura di bilancio. Sul tema dell’«idonea» copertura non mi soffermo, ma lei intuisce bene la sua fondamentale importanza. L’aggettivo «idonea» va inteso nel senso di veritiera e, allo stesso tempo, di effettivamente acquisibile ad una scadenza ravvicinata. Sul piano temporale, l’articolo 116, primo comma, statuisce che le istanze vanno presentate «nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020» e vanno accompagnate dall’elenco dei debiti che si progetta di pagare, in modo che questi (i debiti) siano ben individuati (Art. 116, comma 3). Quello dell’individuazione dei debiti da pagare mi pare induca a ritenere l’anticipazione (i 44 milioni di euro) alla stregua di un mutuo o prestito a destinazione vincolata, nel senso che potrà essere impiegata per pagare i precisi debiti per cui fu avanzata istanza e non altri. Salvo autorizzazione della Cassa le cui condizioni possono essere espresse prima o dopo la concessione. Al quarto comma, la prego di tenere ben desta la sua non comune attenzione, sono due previsioni intorno a cui nascono le mie doglianze: 1°. l’anticipazione va concessa entro il 24 luglio 2020; 2°. l’ammontare dell’anticipazione sarà proporzionale «alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili nella sezione medesima» (comma 4). Ciò significa che se non si potrà anticipare l’intera somma richiesta (nel nostro caso il Comune di Modica ha chiesto 44 milioni e, quindi, abbiamo un elenco di debitori per tale importo) si procederà per assegnazioni proporzionali le quali, ovviamente, non permetteranno di soddisfare tutti i creditori in elenco. Un cenno di conclusione e passo alla doglianza. «L’anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità» (comma 5). «La rata annuale è corrisposta a partire dall’esercizio 2022 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno». Dalla data di erogazione dell’anticipazione e sino alla data di avvio dell’ammortamento, saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento (comma 5). In caso di inadempimento da parte del Comune, l’Agenzia delle entrate trattiene la somma impagata dall’IMU che l’Agenzia ha riscosso mediante modello F24 o altre modalità per conto del Comune (comma 6). L’impostazione, che sin qui non fa una grinza, si chiude con una norma che lascia un po’ perplessi: la mancata estinzione delle singole rate di anticipazione entro il termine previsto «comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.» (comma 7).

Riepilogando, dunque, l’originario debito fu deciso e contratto dal politico; dal politico non è stato pagato; dal politico viene trasformato in debito verso la Cassa Depositi e Prestiti e, infine, se rimane in toto o in parte inadempiuto la colpa è delle scelte del dirigente? Confesso che qualcosa, in questa parte della normativa, non mi torna. Il quesito che mi pongo è questo: perché un debito contratto, ipotizziamo, da otto dieci anni, cambiando il creditore (prima era un cittadino qualsiasi e di poi è la Cassa Depositi e Prestiti), dovrebbe divenire, oggettivamente, solvibile? Potrei ricordare fatti precisi: debiti che sono stati contratti nonostante il parere negativo del responsabile di settore, per mancanza della necessaria copertura finanziaria.

La doglianza

Il 13 luglio del corrente anno, ossia sei giorni dopo la scadenza del termine di presentazione dell’istanza alla Cassa Depositi e Prestiti, ho chiesto che mi fosse fornita copia dell’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019, per i quali si è fatto ricorso all’anticipazione di liquidità. L’istanza è stata rivolta e consegnata al Segretario Generale dott. Giampiero Bella il quale, anziché osservare le leggi, le stesse leggi che dovrebbe indicare a chicchessìa se e quando richiesto, ha fatto un po’ di melina, omettendo di adempiere alla mia richiesta. Gli ho ricordato più volte gli articoli 22 e 23 del Regolamento del Consiglio comunale, che, per comodità sua e di tutti, riporto in parte: Art. 22 Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, delle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del mandato elettivo. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell’Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o Regolamento. (…) Art. 23 Diritto al rilascio di copie, di atti e documenti 1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d’uso connesse all’esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione. 2. (…) 3. Il rilascio delle copie avviene presso l’Ufficio competente entro i tre giorni successivi a quello della richiesta (…) 4. Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consiglieri interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio. (…) Il Segretario Generale avrebbe dovuto rispettare tali norme ma, invece, ha preferito violarle in blocco, poiché dal 13 di luglio (prot. n. 29062) ad oggi, lunedì 25 luglio 2020 non ha ottemperato a quanto chiesto. Non solo, ha messo per iscritto che non intende fornirmi il documento se prima non avrà ricevuto la risposta da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Testualmente la sua risposta è stata la seguente:

« Da: "segretariogenerale@comune.modica.rg.it"

Data: 14 luglio 2020 08:44:59 CEST A: "Ivana Castello"

Al Consigliere Ivana Castello

Con riferimento alla sua richiesta, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 29062 del 13 luglio 2020, si comunica che l'Ente ha presentato richiesta mediante anticipazione di liquidità per un importo complessivo di € 43.914.007,63, IVA compresa per split payment. Tale richiesta è stata trasmessa esclusivamente in via telematica sul portale Cassa DD.PP. come stabilito con nota operativa della stessa Cassa DD.PP., che si esprimerà in merito a tale richiesta, per quanto noto, il prossimo 24 luglio 2020. Solo a quella data sarà determinato dalla Cassa DD.PP. l'esatto ammontare dell'anticipazione e si potrà procedere agli adempimenti consequenziali. Sino a ciò, non si ha esatta contezza dell'ammontare di cui l'Ente potrà disporre e dei debiti che potranno essere esattamente gestiti mediante tale anticipazione, giacchè si sta ancora provvedendo alle richieste istruttorie della Cassa, per cui la pratica è in itinere. Resta naturalmente inteso che, non appena sarà definita tale istruttoria, nei tempi brevissimi succitati, con puntuale contezza di termini e modalità per cui è utilizzabile l'anticipazione, gli atti saranno immediatamente messi a disposizione. Distinti saluti»

 Mi rivolgo a lei perché mi consegni l’elenco richiesto. Diversamente sarò costretta ad adire le vie legali. Se debbo perdere inutilmente il mio tempo, almeno lo impiego nel miglior modo per i concittadini di Modica, secondo me, possibile. Segnalo che non ho chiesto l’elenco dei debiti finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti, bensì l’elenco dei debiti trasmessi dal Comune sino all’importo di quasi 44 milioni di euro.

Ivana Castello Consigliere comunale del PD Modica,