Tarsu artigiani

Perché i meccanici e i carrozzieri devono pagate 2 volte?

 Oggetto: Tari, conferma tariffe 2019 per l’esercizio 2020. Interrogazione.

Gentile sindaco,



durante l’ultimo Consiglio comunale, come ben sa, sono state approvate le tariffe tari per il 2020. Punti di riferimento sono stati: -la legge 27 dicembre 2013, n. 147; -il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) approvato il 15 luglio 2014 con Delibera n. 75 del Consiglio; -la delibera (anch’essa consiliare) n. 29 del 27 marzo 2019, che ha modificato gli articoli 39, 48, 49, 50, 51, 51 bis e 53 del predetto regolamento. Ai fini del tema che tratterò sono interessanti gli articoli 39 (Esclusione dal pagamento della tari pei rifiuti speciali) e 49 (Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche). Con la deliberazione il Consiglio comunale ha esteso all’esercizio 2020, ed è di questa decisione che intendo parlarle, la tariffa già applicata nel 2019 e assunta pari pari all’articolo 49, punto 2 bis (ma dovrebbe essere 3 bis), del regolamento iuc. Intendo dunque parlarle del cosìdetto «sconto» da applicare sulla tari per gli esercenti di autocarrozzerie, autofficine ed elettrauto. Esaminerò brevemente la legge, comparerò ad essa il regolamento comunale per individuare eventuali difformità e, infine, esaminerò la delibera modificativa del regolamento iuc nonché l’applicazione fattane sino al 2019. Sulla base dell’analisi concluderò ponendole un paio di domande che via via sono insorte. La tari nella previsione legislativa La legge (nazionale) che istituisce l’odierna disciplina della tari è la n. 147 del 27 dicembre 2013. Correntemente si denomina legge di stabilità 2014 ed è pubblicata nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013. All’articolo 1, commi 641 e 642, si definiscono i presupposti oggettivo e soggettivo dell’obbligo di pagare la tari: «641: Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.» Due sono, dunque, i presupposti essenziali della disciplina: Il possesso o la detenzione di aree, coperte o scoperte non ha importanza; la possibilità che in tali aree si producano rifiuti urbani. Consegue che le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani non sono tassabili. Al fine che intendo perseguire, il chiarimento cui siamo approdati è sufficiente. Non è necessario (ma lo farò per maggior chiarezza) nemmeno definire il concetto di «rifiuto urbano». Il presupposto soggettivo è fissato al comma 642: «642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. (…).» La Tari nel regolamento iuc del Comune di Modica Il regolamento iuc è diviso in quattro capitoli denominati «Capi»». Al IV Capo è articolata la disciplina della tari. A partire dall’articolo 35: Art. 35 Presupposto impositivo «1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi titolo adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.». Il testo è attinto al comma 641 della legge istitutiva. Esiste una seconda proposizione, riguardante le esclusioni dal pagamento, stilata dopo otto righe, al punto 3: «3. Sono escluse dalla TARI: a)le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali (balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi); b)le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate, in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio (…)». Il concetto che delimita il dovere di sottoporsi al pagamento, dunque, è determinato dalla suscettibilità di produrre rifiuti urbani. Sottolineo, a scanso di malintesi, che non è la effettiva produzione di rifiuti, ma solo la potenzialità di un soggetto o di un nucleo di produrli. E’ un limite della legge, ma sopratutto è una scelta politica a finalità perequative. Per pervenire con un tratto di penna alla definizione dei rifiuti e alla loro classificazione, andiamo al comma 2 dell’articolo 184 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «2. Sono rifiuti urbani: i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 198, comma 2, lettera g); i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).» Al comma 3 dello stesso articolo sono definiti i rifiuti speciali. In questo modo si perviene alla differenza tra rifiuti urbani e rifiuti speciali, che, per l’odierna interrogazione, è fondamentale: «3. Sono rifiuti speciali: i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; i rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall’attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, comma 1, lettera i; i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali; i rifiuti da attività commerciali; i rifiuti da attività di servizio; i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimenti di fiumi; i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti; i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti; il combustibile derivato da rifiuti; i rifiuti derivati dall’attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.» Al comma 5, infine, si definiscono i rifiuti speciali pericolosi: «5. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell’elenco di cui all’Allegato D alla parte quarta del presente decreto, sulla base degli Allegati G, H, e I alla medesima parte quarta.» Sono così stati definiti i rifiuti, i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e i rifiuti speciali pericolosi. Resta da definire la disciplina a cui i rifiuti speciali sono sottoposti, per quanto attiene alla loro eliminazione. Determinazione della superficie assoggettabile alla tari. Intassabilità dei rifiuti speciali L’articolo 1, comma 649, della legge n. 147/2013, dispone: «Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» Ciò significa che se un ambiente, come tante officine meccaniche, autocarrozzerie, elettrauto, etc., è adibito esclusivamente ad un’attività che produce rifiuti speciali, quei rifiuti sono sottratti alla disciplina propria dei rifiuti urbani. I relativi produttori, infatti, sono obbligati al loro smaltimento attraverso soggetti legalmente autorizzati. Consegue che se le ditte pagano uno smaltitore non è ragionevole che paghino anche il Comune. Sono esentati dal pagamento della tari, dunque, non per gentile concessione della legge o del regolamento comunale, bensì per il fatto che sono obbligati al loro smaltimento assumendosene i relativi costi. Imporre loro il pagamento di qualsiasi cifra da parte del Comune, dunque, equivalrebbe a costringerli a pagare, in tutto o in parte, due volte il prezzo di smaltimento. Per altro è previsto, nell’ultima proposizione dello stesso comma 649, che ove un soggetto conferisse (al Comune) rifiuti speciali senza un preventivo formale accordo, sarebbe suscettibile delle sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (disposizione introdotta mediante l’articolo 2, comma 1, della legge n. 68 del 2014). Anche a voler accedere ad un ipotetico servizio comunale di smaltimento dei rifiuti speciali, dunque, in mancanza di apposita convenzione scritta, l’imprenditore sarebbe suscettibile di sanzioni. Nella materia anche il regolamento comunale è chiaro e perfettamente allineato alla legge. Il suo articolo 39, in fatti, al comma 4 dispone: Articolo 39-Esclusioni «(…) 4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche (ossia delle utenze che producono rifiuti speciali, n.d.r.) non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.» A confermare che i produttori di rifiuti speciali non possono essere assoggettati alla tari interviene anche l’articolo 40, al cui comma 6 si dispone: «6. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario da adottare mediante delibera consiliare, entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. La tariffa a regime deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato al D.P.R. n. 158/1999.» Se l’applicazione della tariffa deve permettere di coprire (eguagliare) senza mai superarli, i costi afferenti al servizio di gestione e smaltimento dei rifiuti urbani è giocoforza inferire che, siccome i rifiuti speciali non producono alcun costo per il Comune, essendo sono governati da imprenditori terzi, i meccanici, i carrozzieri e gli elettrauto, ossia coloro per cui oggi intervengo, vanno completamente esentati dal pagamento della tari. Un po’ di storia Il regolamento per l’applicazione dell’imposta unica comunale (iuc) è stato approvato con deliberazione consiliare n. 75 del 15 luglio 2014. Successivamente è stato applicato, è da ritenersi in assenza di lamentela alcuna, secondo logica e correttezza. Sino al 2018 i produttori di rifiuti speciali hanno, detto altrimenti, smaltito pagando ditte private. Nel 2019, di fatto (non di diritto, poiché il regolamento è rimasto inalterato), è stata introdotta una nuova disciplina. Il Comune, insomma, non ha più esentato coloro che producono esclusivamente rifiuti speciali del relativo costo di gestione e smaltimento. Se ad esempio un carrozziere produceva mille chili di rifiuti speciali, egli veniva riconosciuto come se ne avesse smaltito, a proprie spese, solo 700; gli altri 300 chili doveva pagarli al Comune, come se l’ente si fosse gravato dell’onere di gestirli e smaltirli. In tale guisa tutta la categoria degli imprenditori interessati ha pagato non il 100% del costo di gestione e smaltimento dei rifiuti, ma il 100% agli effettivi smaltitori e il 30% al Comune. In tutto il 130%. Cosa ha fatto il Consiglio comunale nell’ultima seduta Nell’ultima seduta del Consiglio comunale ai consiglieri è stato chiesto se volessero esentare dal pagamento della tari tre categorie di produttori di rifiuti speciali: i meccanici, i carrozzieri e gli elettràuto. In base alla legge essi non ricevono, dal Comune, alcun servizio e, per tanto, non possono essere chiamati a pagare per qualcosa che non hanno né chiesto né ricevuto. La domanda, in vero, è stata posta in forma sensibilmente diversa: volete prorogare o no il regime di pagamento della tari adottato nel 2019? La risposta, nonostante il voto contrario dell’opposizione, è stata positiva: sì vogliamo prorogare al 2020 il regime tari del 2019. Nel 2019, però, queste tre categorie produttive avevano pagato il 100% degli oneri di gestione e smaltimento dei rifiuti (speciali) agli smaltitori privati. Inoltre avevano pagato un 30% aggiuntivo, senza ricevere alcun servizio, al Comune. La prospettiva di costoro, dunque, oggi è quella di dover pagare questa sorta di pizzo anche per il 2020. La maggioranza ha votato in questo senso nonostante, ripeto, fosse stata abbondantemente avvertita dalla sottoscritta e dall’intera minoranza all’opposizione. Le mie istanze In sede di Consiglio mi sono impegnata in tre direzioni: 1°) ho spiegato sino alla nausea quanto ho qui scritto. In sintesi che la legge stabilisce che i meccanici, i carrozzieri e gli elettràuto, sono obbligati, per il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti, solo verso chi reca loro questo servizio. Lo dice la legge nazionale e il regolamento comunale; la sua Amministrazione, signor Sindaco, era partita correttamente, per cui sino a tutto il 2018 ha osservato legge e regolamento, senza nulla chiedere agli imprenditori; a partire dal 2019, in contrasto con la legge nazionale e col regolamento, ha imposto (con la predetta ordinanza n. 65778/2018) il pagamento di una somma addizionale, pari al 30% del costo di un ipotetico, bizzarro, esistente solo nel pensiero di chi lo ha inventato e voluto, qualificatelo come volete, servizio di smaltimento calcolato in funzione dell’ampiezza del laboratorio; nel 2020 si appresta a richiedere tale pagamento addizionale senza avere mai somministrato alcun servizio; 2°)ho chiesto in Consiglio che i meccanici, i carrozzieri e gli elettràuto di Modica fossero, per il 2020 e per il futuro, liberati da questo illegittimo balzello; 3°)ho chiesto che fossero loro restituite le somme che ciascuno è stato costretto a versare nel 2019. Lei ritiene legittime queste mie istanze? La prego, ovviamente, tanto se accetterà la mia analisi tanto se la respingerà, di spiegare con chiarezza, per rispetto dei diretti interessati, la posizione dell’Amministrazione verso il problema che, come può ben intuire, oggi viene sollevato non per mia scelta personale ma perché richiesto a gran voce dalla categoria.


Modica, 23-10-2020


Ivana Castello


Consigliere comunale PD Modica